DENUNCIA DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa, esibendo un documento di riconoscimento e l'attestazione di nascita in originale:
- a) al Direttore sanitario del Centro di nascita, entro 3 giorni dall'evento
- b) all'ufficio dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dall'evento.
- c) all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni dall'evento. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, nel Comune di residenza della madre. Il neonato viene sempre iscritto all'anagrafe della madre.
In caso di:
- unioni legittime (persone coniugate tra loro): può presentarsi uno qualunque dei due genitori od un loro procuratore speciale (con atto notarile).
- unioni naturali (persone non coniugate): devono presentarsi insieme entrambi i genitori che intendono riconoscere il neonato o solo il genitore che intende fare il riconoscimento.
- se un bambino nasce morto, o se nasce vivo ma muore prima che sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto.
- può essere resa unicamente agli uffici ed entro i termini indicati nei precedenti punti a) e b), la nascita di un bambino figlio di:
- genitori stranieri residenti all'estero e solo domiciliati in Italia.
- genitori italiani compresi nell'A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - di un qualsivoglia comune.